STATUTO
Art.1 – E’ costituita in SIRACUSA (Sr) , con sede in Via Della Maestranza 72 un’Associazione denominata CLUB DEL CINEMA DI ORTIGIA, aderente all’Unione Italiana Circoli del Cinema (UICC).
Art.2 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Art.3 – Scopo dell’Associazione è quello di promuovere la diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni, incontri con tutto ciò che è manifestazione del mondo cinematografico e attività similari. L’Associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente Statuto
Art.4 – L’Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell’Atto Costitutivo e da quanti aventi i requisiti prescritti vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nel successivo articolo.
Art.5 – I soci si distinguono in fondatori, ordinari, benemeriti, onorari. Per diventare soci ordinari bisogna fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il che comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l’obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo Statuto.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la reiezione della domanda di ammissione. L’Associazione si impegna a riservare le proiezioni e le proprie attività ai soci muniti di tessera annuale. I minori, seppure facenti parte dei soci, non sono ammessi alle proiezioni dei film aventi tale divieto, o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione.
Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri e i diritti dei soci ordinari salvo l’obbligo di fare domanda di ammissione.
E’ socio ordinario chi corrisponde la quota annua fissata dall’assemblea dei soci, Benemerito chi oltre la quota ordinaria versa il contributo straordinario determinato dall’assemblea, Onorario chi si è distinto in attività di sostegnoall’arte cinematografica o dello spettacolo in generale. La nomina di socio Onorario è deliberata dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo.
Art. 6 – Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di voto, e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali. Non hanno tale diritto i soci che non hanno pagato la quota annuale 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea. I soci, finché dura l’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell’art. 37 del Codice Civile. (1)
Art.7 – La qualifica di socio si perde per:
• Recesso del socio;
• Decadenza, quando il socio non paga la quota annuale entro 30 giorni dal termine dell’anno sociale e, per i soci onorari, automaticamente per decorrenza del termine dell’anno sociale.
Nei casi di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione delle quote versate.
Art. 8 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dalle quote sociali, dai contributi, dai premi e dalle elargizioni di privati, di Enti e di Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche.
E’ fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 9 – Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio
Direttivo;
Art. 10 – L’Assemblea, alla quale partecipano tutti i soci, come specificato anche nell’art. 6, viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. L’Assemblea discute e approva i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo. Formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali e delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione. Per il suo svolgimento e le sue deliberazioni valgono le norme dell’Art. 21 del
Codice Civile. (2)Art. 11 – I soci sono convocati con e-mail con un preavviso di almeno 7 giorni sulla data fissata per l’Assemblea. La delega è ammessa ma nessuno può rappresentare più di 1 soci.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario, che conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali. Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; fissa annualmente la quota sociale; delibera l’ammissione, la decadenza.
Il Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi e in giudizio, cura i rapporti con le autorità statali, gli enti, i privati. Egli può delegare le sue mansioni in tutto o in parte al Segretario.
Art. 13 – in caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea procede alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad Associazione o Ente, privato o pubblico, avente le medesime finalità.
(1) Art. 37 Codice Civile – Fondo comune.
I contributi degli associati e i beni acquisiti con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
(2) Art. 21 Codice Civile – Deliberazioni dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.